Gruppo Soraci Immobiliare

Attraverso questo articolo andiamo a chiarire i punti focali della questione ristrutturazione e bonus fiscali. Nello specifico facciamo qualche esempio pratico sul caso dell’erede che si ritrova proprietario di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazioni.

Punto fondamentale dal quale partire è proprio quello che ci aiuta a comprendere il significato dei termini tecnici. Un primo step indispensabile da cui poi partire per capire il funzionamento dei casi specifici di questa materia.

Quali sono le discipline e gli atti legislativi che chiariscono metodi di applicazione e funzionamento della legge? Su tutti sono principalmente 2:

art. 16-bis del TUIR

Circolare 24/E 10 giugno 2004

Nella prima parte dell’articolo analizzeremo proprio il contenuto di questi 2 dispositivi. Nella seconda parte, invece, ti faremo vedere come si applicano e quali possono essere i casi principali.

Ristrutturazioni e bonus fiscali: il ruolo dell’erede

Quando ci si riferisce all’erede, si presume che questo abbia ottenuto l’immobile attraverso successione. Più comunemente ci si riferisce a questo lascito come a un’eredità ottenuta dopo la morte del proprietario originale che abbia concesso la successione. Immaginiamo, quindi, che su questo immobile siano in corso lavori di ristrutturazione legati a bonus.

Come si sviluppa la gestione delle quote di detrazione, residue o complete, nel caso in cui il proprietario venga a mancare? Ebbene, i dispositivi che regolano queste eventualità sono quelle dell’art. 16 bis del TUIR e la Circolare 24/E giugno 2004 dell’Agenzia delle Entrate. In quest’ultima l’Agenzia delle Entrate, nella risposta 1.1, chiariva i contorni di questa eventualità specifica.

In relazione all’art. 16 bis del TUIR, questo dispone che le quote residuali della detrazione legate a bonus sull’immobile vengono trasferite agli eredi. Questo accade solo nel caso in cui possano dimostrare la detenzione diretta e materiale dell’immobile stesso.

Ecco perché questo passaggio di quote residuali di detrazione non viene riconosciuto se l’immobile è dato in locazione. In questo caso viene a mancare la detenzione diretta e materiale dell’abitazione.

A questo proposito la risposta pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate, precedentemente sottolineata, contribuisce a chiarire ulteriormente la natura di questa disponibilità. Questa circolare serve a precisare che:

Si deve ritenere che la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cui fa riferimento l’art. 2, comma 5 della legge n. 289 del 2002, sussista qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.”

Immobile ereditato e bonus fiscali: alcuni casi particolari

Esistono una serie di casi molto particolari che approfondiscono quella che è la natura della fruizione dei bonus per ristrutturazione edilizia per gli eredi di un immobile. Concentriamoci su alcuni di questi che sono quelli che più di altri possono creare grattacapi.

Bonus ristrutturazione e bonus mobili

Il bonus mobili può essere richiesto insieme agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. È una soluzione parecchio vantaggiosa, perché permette di “ricostruire” praticamente la casa da zero.

Cosa succede, in caso di morte del proprietario, al momento del trasferimento dell’immobile ai bonus in questione? In questo caso specifico, il godimento della detrazione (completa o in parte) non può essere trasferito all’erede o agli eredi.

Vendita immobile

È generalmente una delle domande che più intrigano chi si trova in queste condizioni. Che fine fanno le detrazioni per i bonus se l’erede o gli eredi decidono di vendere l’immobile?

È possibile trasferire queste quote di detrazione all’acquirente dell’immobile? In questo caso non è mai possibile il trasferimento delle quote di detrazione.

Donazione immobile

Caso specifico molto simile al precedente. Invece della vendita dell’immobile si va ad analizzare una donazione dello stesso ad altra persona. La risposta alla domanda se è possibile trasferire le quote residue al donatario è la stessa del precedente caso.

Anche in caso di donazione immobile non è possibile il trasferimento della detrazione.

Dal conduttore all’erede

Questo può essere considerato come un caso abbastanza classico, cioè quello di voler trasferire la detrazione dal conduttore dell’immobile all’erede. Il proprietario può decidere di trasferire la detrazione al conduttore, ma questa essere ulteriormente trasferita alla sua morte.

Caso piuttosto normale che vede l’erede o gli eredi dell’immobile diventare titolari delle quote di detrazione. C’è una condizione che deve essere però rispettata:

l’erede o gli eredi devono mantenere la titolarità dell’immobile e devono subentrare al conduttore. Per detenzione ci si riferisce a quella materiale e diretta dell’immobile.

Immobile con diritto di usufrutto

Tra i casi specifici è quello che riporta le caratteristiche più particolari, ma pone interrogativi leciti, tra i quali:

un immobile avuto con diritto di usufrutto può garantire il trasferimento delle quote di detrazione agli eredi?

In nessun caso.

Sia che l’usufrutto sia a titolo gratuito o a titolo oneroso questo è legato alla “temporaneità” dello stesso. Alla morte dell’usufruttuario, infatti, il diritto di usufrutto si interrompe e con questo la possibilità di sfruttare bonus e successive quote di detrazione.

Ma che fine fa, quindi, un immobile goduto con diritto di usufrutto alla morte dell’usufruttuario? E con questa, che fine fanno i bonus e, quindi, le detrazioni?

Semplicemente si estinguono, a meno che a ereditare l’immobile dall’usufruttuario non sia il nudo proprietario. In questo caso i bonus per le ristrutturazioni passano a quest’ultimo.

I ruoli nel comodato d’uso gratuito

Proprio così, per chiarire le modalità di sfruttamento dei bonus nel caso del comodato d’uso gratuito bisogna prestare la giusta attenzione ai “ruoli”. L’unico modo per poter continuare a sfruttare le quote di detrazione è quello della coincidenza tra comodante (colui che concede il comodato) ed erede.

La detenzione del bene deve essere in carico a questa figura e deve risultare materiale e diretta per far sì che si possa procedere al trasferimento.

A rimanere esclusi dal passaggio di consegne sarebbero, ovviamente, gli eredi del comodatario. Questi non hanno alcun ruolo negli accordi di contratto, a meno che non venga certificato diversamente.

Abbiamo già trattato in passato temi legati ai bonus fiscali e di seguito abbiamo deciso di condividere con te risorse che possono essere utili.

https://grupposoraci.it/vendita-casa-bonus-ristrutturazioni/

https://grupposoraci.it/superbonus-110-seconde-case-spazio-nel-dl-rilancio/

https://grupposoraci.it/villette-a-schiera-come-funziona-il-superbonus-110/

Hai bisogno di ulteriori informazioni in relazione ai bonus casa? Gruppo Soraci risponde alle tue necessità anche attraverso social su Facebook, Instagram e Youtube. Abbiamo i professionisti adatti a ogni tuo dubbio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *