L’obbligatorietà del certificato di agibilità è una costante o ci sono casi in cui non si applica? Andiamo a vedere quali sono questi casi.
Avere il certificato di agibilità è indispensabile quando si sta per entrare in una nuova casa o quando si deve vendere quella vecchia. Ma è sempre così? Esistono casi in cui questo certificato non risulta obbligatorio? Andiamo a vedere quali sono questi casi e come funziona la burocrazia relativamente a queste specificità.
Esistono differenziazioni che sono legate ad alcuni fattori relativi alla natura stessa dell’immobile. La legge comprende alcune precise distinzioni che rendono il caso più complesso, ed è proprio per questi casi che andremo ad approfondire. Inevitabilmente non è possibile fornire un approfondimento completo senza prima chiarire la natura e le caratteristiche del certificato di agibilità.
Abbiamo già trattato in breve l’argomento in relazione alla documentazione utile per vendere casa. Con questa risorsa, invece, andremo ad approfondire il tema tenendo conto di tutte le sue variabili. Iniziamo a chiarire le caratteristiche del certificato per l’agibilità.
Cos’è il certificato di agibilità
A chiarire le caratteristiche e la natura di questo certificato contribuisce il Testo Unico per l’Edilizia. In questo è contenuto l’articolo 24 che recita testualmente:
“Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.
Una descrizione piuttosto chiara che ci aiuta a delineare i principi per i quali questo certificato è richiesto. Ma le condizioni di utilizzo e la natura stessa di questo certificato sono state modificate nel corso del tempo. Il cambiamento più evidente relativamente al certificato di agibilità è la rimodulazione che questo subì nel 2013.
Precedentemente, infatti, questo era esibito separato rispetto al certificato di abitabilità, mentre con il DL69/2013 questi sono stati combinati. Da questa unione è nata la Segnalazione Certificata di Agibilità che oggi è conosciuta con l’acronimo SCA.
Quando c’è bisogno del certificato di agibilità
È impossibile rispondere con semplicità alla domanda principale dell’articolo senza prima aver visto i casi in cui è indispensabile presentare il certificato di agibilità. La completezza della presentazione di tale domanda c’è solo quando questa è integrata dalla presenza di un allegato in copia dell’iscrizione al catasto.
A differenza di quanto si possa pensare sono diversi i soggetti che possono presentare il certificato di agibilità, oltre al titolare con permesso di costruire. A questo, infatti, in questo particolare elenco si aggiungono i successori del titolare. Il terzo soggetto in diritto può essere colui che ha fatto segnalazione inizio attività tramite SCIA.
Questi sono in diritto di presentare il certificato quando bisogna effettuare specifici interventi. In questo senso il DL 69/2013 è molto generico relativamente agli interventi per i quali questo è indispensabile. Si tratta di:
- specifici interventi che vadano a incidere su risparmio energetico, salubrità, igiene e condizioni di sicurezza di impianti ed edifici già esistenti;
- sopraelevazioni totali o parziali e ricostruzioni;
- nuovi edifici costruiti.
Esistono, ovviamente, dei tempi tecnici da rispettare nella presentazione del certificato di agibilità. Questi tempi non possono essere superiori ai 15 giorni da quando viene effettuata la comunicazione fine lavori.
Sarà a questo punto che entrerà in funzione la macchina burocratica municipale per la verifica. Qui i tempi possono dilatarsi in maniera piuttosto evidente. Per la disposizione delle ispezioni comunali, infatti, possono occorrere anche 180 giorni dal momento in cui viene presentata la domanda.
Il certificato di agibilità è obbligatorio?
Non era possibile trovare una risposta esauriente ma comprensibile relativamente all’obbligo del certificato di agibilità senza prima aver capito le sue caratteristiche. Tale documento ricopre un’importanza fondamentale per quanto riguarda le condizioni di vivibilità di un immobile.
Tuttavia, anche in ragione della mancanza di retroattività di tale certificato, può verificarsi la possibilità di non esserne in possesso. In questi casi, e solo in questi, c’è la possibilità che chi abiti in un edificio non ne sia in possesso:
- strutture risalenti a prima del 1934: in questo caso specifico sono inseriti tutti gli immobili che, ovviamente, precedono l’introduzione del certificato;
- strutture risalenti a prima del 1967: essendo la richiesta per l’autorizzazione completamente a cura del podestà dal 1934 al 1967, oggi non è possibile incontrare e soddisfare questa condizione;
- documento smarrito: ultimo caso che può essere un’evenienza anche per l’inquilino più attento.
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