Come funziona la videosorveglianza in condominio e quali sono le regole che stanno alla base della privacy per quanto riguarda l’argomento.
Sta diventando sempre più importante lo sfruttamento della videosorveglianza in condominio. La sicurezza dei condomini, tuttavia, va a cozzare con alcune necessità legate alla privacy degli stessi. A volte, posizionare una semplice videocamera può diventare un’impresa, perché va a invadere spazi che, invece, dovrebbero rimanere privati.
Attraverso questo contenuto cercheremo di capire in quali casi si va a violare la privacy del vicino. Analizzeremo con precisione quali sono le premesse indicate dalla legge per l’installazione delle videocamere. Infine seguiremo in maniera più approfondita le condizioni di conservazione dei dati raccolti.
La parte finale dell’articolo la dedicheremo alla nostra offerta per i casi più specifici per quel che riguarda chi vive in affitto in condominio. In questo spazio indicheremo la natura dei problemi che possono nascere e come meglio approfittare della consulenza degli esperti di Gruppo Soraci.
Privacy e videosorveglianza: quando viene violata?
Partiamo con il sottolineare che molto delle violazioni a riguardo sono comunque legate a quello che potrebbe essere riportato in delibera condominiale. Se il condominio delibera la necessità dell’installazione che coinvolga aree di solito vietate (interne al condominio stesso), allora qualsiasi possibilità è lecita.
La violazione della privacy, in mancanza di questo tipo di premessa, consiste nella ripresa filmata di una zona privata. Un tipo di conduzione illecita che può portare anche alla reclusione per un periodo di tempo che va dai 6 mesi ai 4 anni.
Questo tipo di violazione è conosciuta meglio come “Interferenze illecite nella vita privata” e prontamente regolata dall’art. 615 bis del Codice Penale. In questo articolo si trova un rimando all’art. 614, che tratta tema di violazione di domicilio. L’art. 615 bis, nello specifico, recita:
“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
La privacy, quindi, viene violata quando la videocamera punta una porta o una finestra di un vicino indebitamente. Diverso il discorso per le aree comuni. Vediamo come funziona.
Come funziona la videosorveglianza nelle aree comuni
Dato per scontato di aver approvato tramite assemblea l’installazione di strumenti per videosorveglianza nelle aree comune del condominio, come deve essere sviluppato il progetto?
Le stesse dovranno essere installate solo nelle aree comuni del complesso, sempre tenendo presente quanto richiesto dalla legge di salvaguardia della privacy. L’approvazione dell’installazione va deliberata a maggioranza di voti da parte dei condomini. Questi non hanno tutti lo stesso peso, in quanto, a poter rappresentare questa necessaria maggioranza, potrebbero bastare quei condomini che “coprono” la metà del valore economico del complesso.
Abbiamo bisogno, adesso, di chiarire maggiormente il significato delle parole “aree comuni”, per capire meglio come funziona l’installazione. Tra le aree comuni troviamo i tetti e i lastrici solari, l’androne e il portone di ingresso, i cortili e gli ascensori. Generalmente, le aree più interessate all’installazione di sistemi di videosorveglianza sono i cortili. L’importante è che le videocamere non siano posizionate in modo da poter riprendere zone pubbliche come altri edifici, strade o ambienti adibiti ad attività commerciali.
Videosorveglianza in condominio: raccolta dati
La questione della raccolta dati per la videosorveglianza in condominio è molto delicata e va trattata a parte. Anche questo ambito è fatto di obblighi che devono essere tenuti in conto non solo da parte dei condomini. Alla raccolta dati, infatti, prendono parte anche soggetti terzi che sono i responsabili dell’apparato di videosorveglianza sotto il punto di vista professionale.
La protezione di questi dati, così come la loro raccolta, dipende unicamente da quelle che sono le figure autorizzate al trattamento degli stessi. Queste figure corrispondono al responsabile per il trattamento dei dati personali, ma anche al titolare della ditta incaricata della raccolta. Ricordiamo che è di fondamentale importanza segnalare sempre la presenza di un sistema di videosorveglianza. La presenza delle videocamere deve essere specificata con l’utilizzo di cartelli per “area videosorvegliata”.
Queste figure sono quelle che concorrono non solo alla raccolta dei dati, ma anche alla loro conservazione. La conservazione delle immagini e dei video è regolata dalla legge e cambia a seconda di determinate esigenze. Esistono casi in cui, tramite il coinvolgimento del garante della privacy, è possibile tenere conservate immagini anche per periodi di più giorni. In casi specifici, ad esempio, dopo la raccolta, la conservazione può protrarsi per 7 giorni circa. Più in generale, le immagini registrate possono essere conservate per un massimo di 48 ore.
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